| Indice |
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| Statuto associazione Un Sogno per Tutti |
| Articoli 1 - 3 |
| Articoli 4 - 6 |
| Articoli 7 - 9 |
| Articoli 10 - 13 |
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Art. 7 – Organi dell’Associazione
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato direttivo;
c) il Presidente;
Art. 8 – L’Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più due deleghe.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
g) si esprime in caso di acquisizioni immobiliari
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, dal Comitato Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’associazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza dal Vice – Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto tra i presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione o con avviso affisso in bacheca presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, l’assemblea è validamente costituito qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore tre e non superiore a cinque membri nominati dall’assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Al Comitato Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, eventualmente il tesoriere e i responsabili di settore
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci;
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro eletto in quel momento dal comitato.
Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi membri comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti da egli stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti.


