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Indice
Statuto associazione Un Sogno per Tutti
Articoli 1 - 3
Articoli 4 - 6
Articoli 7 - 9
Articoli 10 - 13
Tutte le pagine

Allegato A

STATUTO associazione Un Sogno per Tutti




Art.1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

E’ costituita l’Associazione denominata “UN SOGNO PER TUTTI”, associazione apolitica, senza fini di lucro, con sede in Torino, via Foligno 95c.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 – Scopi e finalità

L’Associazione inspirandosi ai principi cristiani della carità e del servizio, alla pedagogia salesiana, ai principi della solidarietà umana si prefigge i seguenti scopi:

impegnarsi in servizi educativi – animativi - formativi rivolti in particolare ai ragazzi e ai giovani.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore dell’intera collettività, l’Associazione si propone di intervenire sul territorio al fine di rimuovere le cause del disagio giovanile e di favorire lo sviluppo di una migliore qualità della vita.
Con questo scopo cura:
-    la promozione di attività atte a garantire il successo formativo dei minori
-    la promozione di attività atte a rimuovere le cause del disagio giovanile
-    la promozione di attività atte a migliorare la qualità della vita dell’intera comunità
-    l’eventuale acquisto di beni immobili qualora se ne ravvisi la necessità per raggiungere gli obiettivi sociali
-    la gestione di locali, avuti in qualsiasi forma dall’Ente Pubblico oppure da privati
Utilizza come strumenti:
-    la promozione e la propaganda di attività ludico – sportive
-    l’organizzazione di momenti a carattere ricreativo per i ragazzi delle varie fasce di età
-    l’organizzazione e la gestione di attività educative ed animative
-    l’organizzazione e la gestione di gite e soggiorni
-    la composizione e la stampa di testate e periodici ove promuovere le proprie iniziative
Le attività elencate sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti o tramite le prestazioni di terzi.

Art.3  - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento delle proprie attività da:

a)    contributi degli aderenti
b)    contributi privati
c)    contributi dello Stato, di Enti e Pubbliche Istituzioni finalizzati al sostegno di iniziative  specifiche, attività documentate, progetti
d)    donazioni e lasciti testamentari
e)    rimborsi derivanti da convenzioni
f)    entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali rispetto all’attività sociale
g)    prestiti da soci
L’esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno sociale.
Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di marzo successivo.


Art. 4 - Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato e si dividono in:

a)    soci fondatori (coloro che hanno dato vita all’Associazione)
b)    soci ordinari (tutte persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali)
c)    soci onorari (coloro che pur senza partecipare all’attività ne condividono gli scopi e ne sostengono le iniziative)

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente in seduta ordinaria.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia l’assemblea.

La qualità di socio si perde:

a)    per recesso;
b)    per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c)    qualora il socio in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione;
d)    qualora il socio svolga attività in contrasto con le finalità dell’Associazione;
e)    qualora il socio non osservi le disposizioni del presente statuto;

L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma  scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, decaduto o escluso, non può vantare alcun diritto, nemmeno la restituzione delle quote associative versate.

Art. 6  - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

a)    ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)    a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
c)    a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

I soci hanno diritto:
a)    a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b)    a partecipare all’assemblea con diritto di voto;
c)    ad accedere alle cariche associative


Art. 7 – Organi dell’Associazione

a)    l’assemblea dei soci;
b)    il comitato direttivo;
c)    il Presidente;

Art. 8 – L’Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più due deleghe.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a)    approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b)    nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c)    delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d)    stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e)    delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f)    si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
g)    si esprime in caso di acquisizioni immobiliari

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, dal Comitato Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’associazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza dal Vice – Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto tra i presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione o con avviso affisso in bacheca presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno della prima,  l’assemblea è validamente costituito qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore tre e  non superiore a cinque membri nominati dall’assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Al Comitato Direttivo spetta di:

a)    curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b)    predisporre il bilancio;
c)    nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, eventualmente il tesoriere e i responsabili di settore
d)    deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e)    provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci;

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro eletto in quel momento dal comitato.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi membri comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti da egli stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti.


Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza successiva.

Art. 11 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo gli eventuali rimborsi per le spese effettivamente sostenute  per lo svolgimento del proprio mandato.

 

Art.12 – Scioglimento e devoluzione attiva

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci che provvederà alla nomina dei liquidatori.
Il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione, cooperativa o altra organizzazione del terzo settore operante nello stesso settore di intervento e scelta al momento dello scioglimento.

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

 
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